Secondo quanto è stato stabilito con il D.Lgs. 81/2008, ogni azienda deve avere un incaricato RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). La carica di RSPP è di competenza del datore di lavoro il quale però, in taluni casi espressamente previsti dall’articolo 31 del Testo Unico sulla Sicurezza, può provvedere a designare personale interno o anche esterno (RSPP esterno).
Per svolgere questa carica è obbligatorio aver frequentato un regolare corso di formazione e ottenuto un attestato di frequenza con verifica di apprendimento. Anche lo stesso datore di lavoro che vuole assumere su di sé il ruolo di RSPP deve obbligatoriamente seguire un corso riconosciuto.
I requisiti dell’RSPP sono definiti nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro da alcuni articoli ben precisi che disciplinano i diversi aspetti relativi a questa figura cosi importante nel panorama della gestione della sicurezza in un luogo di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e deve seguire un apposito corso di formazione, da un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore in base al livello di rischio, e un corso aggiornamento per RSPP, al fine di ricevere una formazione adeguata sulla base della normativa vigente e della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Quando il datore di lavoro decide di non ricoprire anche il ruolo di RSPP allora può scegliere di avvalersi di un RSPP esterno che soddisfi i requisiti di formazione e conoscenza dei fattori di rischio inerenti l’azienda presso cui dovrà esercitare il proprio ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.
Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all’azienda nei casi previsti dall’art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008. Anche quando un datore di lavoro sceglie di affidarsi a un professionista che accetti l'incarico RSPP Milano esterno ha comunque l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione adeguato per i propri dipendenti.
Chi svolge la funzione di RSPP è tenuto a individuare i fattori di rischio, a effettuare la valutazione del rischio e a individuare le misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro. Inoltre, deve elaborare delle procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali e proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori. Infine, partecipa alla riunione periodica.
RSPP Azienda
venerdì 10 giugno 2016
mercoledì 8 giugno 2016
Revoca dell'incarico RSPP
Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I soggetti devono essere in possesso di:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza… a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- attestato di frequenza a specifici corsi di formazione a) in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, b) di organizzazione e gestione delle - attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- attestato di frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni.
Il datore di lavoro che debba effettuare una revoca può trovarsi di fronte a tre casi:
- dover destituire dall’incarico il RSPP interno designato da lui stesso;
- dover revocare la nomina o non rinnovare la consulenza a un RSPP esterno delle quali prestazioni professionali si avvale;
- destituire se stesso, qualora sia un cosiddetto RSPP – datore di lavoro e qualora quindi la sua azienda disponga delle caratteristiche necessarie affinché ciò possa avvenire.
Può anche succedere che l'RSPP si trovi nella condizione di doversi dimettere e rinunciare all’incarico fino a quel momento ricoperto senza essere vincolato in alcun modo da norme che riguardino la sicurezza sul lavoro, ma dovendo invece rispettare principi contrattuali e scadenze bilaterali.
La cessazione di un rapporto di collaborazione o di assunzione di ruolo tra un RSPP e un’azienda deve essere formalizzata con data certa e comunicata tramite raccomandata A/R. L’avvicendamento e il cambio di RSPP in azienda, non deve essere comunicato alle ASL territoriali o alle Direzioni provinciali del lavoro.
Ciò che è fondamentale invece, obbligatorio e inevitabile è l’aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con il nominativo del nuovo RSPP e quindi l’aggiornamento del documento con l’avvicendamento avvenuto.
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza… a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- attestato di frequenza a specifici corsi di formazione a) in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, b) di organizzazione e gestione delle - attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- attestato di frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni.
Il datore di lavoro che debba effettuare una revoca può trovarsi di fronte a tre casi:
- dover destituire dall’incarico il RSPP interno designato da lui stesso;
- dover revocare la nomina o non rinnovare la consulenza a un RSPP esterno delle quali prestazioni professionali si avvale;
- destituire se stesso, qualora sia un cosiddetto RSPP – datore di lavoro e qualora quindi la sua azienda disponga delle caratteristiche necessarie affinché ciò possa avvenire.
Può anche succedere che l'RSPP si trovi nella condizione di doversi dimettere e rinunciare all’incarico fino a quel momento ricoperto senza essere vincolato in alcun modo da norme che riguardino la sicurezza sul lavoro, ma dovendo invece rispettare principi contrattuali e scadenze bilaterali.
La cessazione di un rapporto di collaborazione o di assunzione di ruolo tra un RSPP e un’azienda deve essere formalizzata con data certa e comunicata tramite raccomandata A/R. L’avvicendamento e il cambio di RSPP in azienda, non deve essere comunicato alle ASL territoriali o alle Direzioni provinciali del lavoro.
Ciò che è fondamentale invece, obbligatorio e inevitabile è l’aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con il nominativo del nuovo RSPP e quindi l’aggiornamento del documento con l’avvicendamento avvenuto.
Quando il datore di lavoro è anche RSPP
Il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente il ruolo di RSPP (insieme a quello di primo soccorso e prevenzione incendi). Nel caso di aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può infatti “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva”, salvo i casi di cui al comma 6 dell’art. 31 D.Lgs.:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
L’articolo 34 si riferisce, appunto, allo “svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. La “capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” vengono definiti dall’articolo 32, mentre l’articolo 33 stabilisce i “compiti del servizio di prevenzione e protezione”.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di seguire un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro dove intende svolgere la sua funzione. Infine, il datore di lavoro è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento.
Le capacità e i requisiti dell’RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro che intende essere RSPP deve avere almeno un diploma di scuola superiore, insieme all’attestato rilasciato in seguito alla frequenza di corsi di formazione. Può svolgere la funzione di RSPP anche coloro che non hanno un diploma di scuola superiore ma hanno svolto la medesima funzione per almeno sei mesi.
Secondo l’articolo 36, “informazione ai lavoratori”, il datore di lavoro ha l’obbligo di fare in modo che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione in materia di sicurezza. Il lavoratore, tra le altre cose, deve essere informato circa il nominativo del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
L’articolo 34 si riferisce, appunto, allo “svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. La “capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” vengono definiti dall’articolo 32, mentre l’articolo 33 stabilisce i “compiti del servizio di prevenzione e protezione”.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di seguire un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro dove intende svolgere la sua funzione. Infine, il datore di lavoro è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento.
Le capacità e i requisiti dell’RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro che intende essere RSPP deve avere almeno un diploma di scuola superiore, insieme all’attestato rilasciato in seguito alla frequenza di corsi di formazione. Può svolgere la funzione di RSPP anche coloro che non hanno un diploma di scuola superiore ma hanno svolto la medesima funzione per almeno sei mesi.
Secondo l’articolo 36, “informazione ai lavoratori”, il datore di lavoro ha l’obbligo di fare in modo che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione in materia di sicurezza. Il lavoratore, tra le altre cose, deve essere informato circa il nominativo del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La responsabilità giuridica del RSPP
Colui che viene nominato RSPP è un professionista esperto in sicurezza, che viene designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP). L'RSPP collabora con il datore di lavoro, il medico ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi e partecipa, sempre assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.
I compiti dell'RSPP sono dettagliati all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08:
- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’azienda in generale, sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, sui nominativi del RSPP degli addetti al SPP e del medico competente, sugli addetti al servizio di primo soccorso ed antincendio. Fornire inoltre a ciascun lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici dell’attività che svolge e sulle norme di sicurezza, nonché sulle disposizioni aziendali in materia; sui pericoli derivanti dall’uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito. Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.
Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).
I compiti dell'RSPP sono dettagliati all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08:
- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’azienda in generale, sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, sui nominativi del RSPP degli addetti al SPP e del medico competente, sugli addetti al servizio di primo soccorso ed antincendio. Fornire inoltre a ciascun lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici dell’attività che svolge e sulle norme di sicurezza, nonché sulle disposizioni aziendali in materia; sui pericoli derivanti dall’uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito. Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.
Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).
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