mercoledì 8 giugno 2016

La responsabilità giuridica del RSPP

Colui che viene nominato RSPP è un professionista esperto in sicurezza, che viene designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP). L'RSPP collabora con il datore di lavoro, il medico  ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi e partecipa, sempre assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

I compiti dell'RSPP sono dettagliati all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08:

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’azienda in generale, sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, sui nominativi del RSPP degli addetti al SPP e del medico competente, sugli addetti al servizio di primo soccorso ed antincendio. Fornire inoltre a ciascun lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici dell’attività che svolge e sulle norme di sicurezza, nonché sulle disposizioni aziendali in materia; sui pericoli derivanti dall’uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione  e prevenzione adottate.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito. Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.

Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).